(massima n. 1)
In tema di spese processuali, integra gli estremi della violazione di legge (articolo 92, secondo comma, c.p.c.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, la decisione di compensazione delle spese del giudizio giustificata da generici «motivi di opportunità e di equità» quando le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergono né da una motivazione esplicitamente specifica né, quanto meno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede.