(massima n. 1)
Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i "giusti motivi" di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 c.p.c. (da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2006, a seguito della sostituzione del secondo comma di detta norma per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. a, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e succ. modif. ed integr.) possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessitą sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione.