(massima n. 1)
L'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per motivi di equità", non altrimenti specificati.