(massima n. 1)
In materia di spese processuali, il provvedimento di compensazione per giusti motivi delle spese del giudizio di primo grado č adeguatamente motivato ove si fondi sull'ingiustificato rifiuto della proposta transattiva, proveniente dalla controparte, per una somma superiore a quella successivamente riconosciuta dal giudice d'appello, assumendo rilievo tale condotta quale comportamento processuale idoneo a fondare la decisione sulle spese, restando inapplicabili le condizioni di validitā dell'offerta, di cui all'art. 1208 c.c., che operano esclusivamente nell'ambito dei principi sull'adempimento delle obbligazioni.