(massima n. 1)
Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, adottata in un giudizio di divisione, può legittimamente porre le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di censura secondo cui tali spese andavano a carico soltanto dell'assegnatario a vantaggio del quale era andato l'accertamento).