(massima n. 1)
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalitą - una pluralitą di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchč essa sia stata articolata in pił capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialitą dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.