(massima n. 1)
Ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c., il giudice può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese processuali anche non ripetibili, che per trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. la medesima abbia causato alla controparte; inoltre, la condanna a dette spese può essere irrogata, nei soli confronti della parte soccombente, anche quando ricorre l'ipotesi della responsabilità aggravata prevista dalla norma dell'art. 96 c.p.c.