(massima n. 1)
Il mandato ad litem conferisce al difensore il potere di chiamare in causa un terzo, ove ciò non implichi l'introduzione di un rapporto diverso rispetto alla causa principale; il difensore del convenuto, pertanto, è abilitato in forza dell'originaria procura, alla chiamata in causa di un terzo che sia diretta a sollevare il convenuto medesimo dall'eventuale soccombenza nei confronti dell'attore.