(massima n. 1)
Perché il procuratore di una parte possa promuovere giudizio di garanzia contro un terzo e chiamare in causa quest'ultimo, non occorre il rilascio di una nuova e diversa procura in calce o a margine della citazione per chiamata in garanzia, se nell'atto contenente la procura originaria risulta la chiara espressione di volontą della parte di autorizzare anche la proposizione del giudizio di garanzia.