(massima n. 1)
Il difensore fornito di procura solo per proporre istanze che si collochino nell'ambito originario della lite non può proporre domande fondate su un titolo diverso e autonomo rispetto alla domanda dell'attore, che eccedano l'ambito della lite originaria (nel caso di specie, chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte di difensore del datore di lavoro, munito di mandato solo per resistere alle azioni del lavoratore infortunato e dell'INAIL); al terzo chiamato in causa da tale difensore non è preclusa la possibilità di sollevare la relativa eccezione ove si costituisca in giudizio, purché abbia comunque dedotto la nullità dell'atto di chiamata in causa per carenza di procura, a ciò non ostando che, costituendosi, si sia difeso ed abbia formulato conclusioni anche nel merito per mero scrupolo difensivo.