(massima n. 1)
Il mutamento della domanda ad opera del difensore nel corso del giudizio rientra nell'attivitą di libera iniziativa del difensore medesimo solo allorché comporti una mera scelta del mezzo pił idoneo per tutelare quello stesso interesse del cliente originariamente affidatogli con il rilascio della procura e per il quale č stato iniziato il giudizio. Ove invece il difensore si renda promotore di atti processuali che, nel modificare l'originaria domanda, incidano sostanzialmente sul diritto controverso determinandone la perdita o la riduzione, si versa in ipotesi di atti di disposizione del diritto in contesa, per i quali non č pił sufficiente il mandato ad litem, ma occorre un mandato speciale ad hoc.