(massima n. 1)
La procura alle liti, pur non conferendo al procuratore la facoltà di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa (quali: transazione, confessione, rinuncia), lo abilita però, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostare la lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato; rientra pertanto nei poteri scaturenti dal mandato alle liti la riduzione dell'originaria domanda (quale lo spostamento della richiesta di decorrenza della pensione d'invalidità), atteso che essa non costituisce atto di disposizione del diritto in contesa, ma incide soltanto sulle sue modalità di esercizio.