(massima n. 1)
Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia non vietato dalla legge professionale o dal codice di rito che abilita il difensore a nominare altri difensori i quali hanno veste non gią di sostituti del legale che li ha nominati ai sensi dell'art. 9 R.D.L. n. 1578/1933 bensģ, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.