(massima n. 1)
Dai principi generali dettati in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 c.p.c.) e dalla disciplina sostanziale di cui all'art. 1716 c.c., disciplinante l'ipotesi di pluralitą di mandatari, discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a pił difensori, ciascuno di essi deve ritenersi legittimato al compimento di atti processuali, ivi compreso il ricorso per cassazione, che č valido, anche se sottoscritto da uno solo dei difensori nominati, a meno che risultino particolari limitazioni o una espressa volontą delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso: tale volontą non puņ peraltro essere desunta dall'uso della locuzione «in unione» stante la sua genericitą.