(massima n. 1)
In caso di mandato alle liti conferito a più difensori — perfettamente legittimo stante l'assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare — ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale.