(massima n. 1)
Se la parte, nel conferire la procura alle liti al difensore, gli conferisce anche il potere di transigere la controversia, l'estensione dei conseguenti poteri dispositivi va valutata — con accertamento di fatto che si sottrae al giudizio di legittimità, se congruamente motivato — non solo in relazione alla controversia in atto, ma anche in prevenzione di una lite futura (art. 1965 c.c.).