(massima n. 1)
L'abolizione della distinzione professionale tra gli avvocati e i procuratori legali, prevista dalla legge n. 27 del 1997 (che ha soppresso l'albo dei procuratori legali prevedendo l'iscrizione di questi ultimi nell'(unico) albo degli avvocati) non ha determinato il superamento della tradizionale bipartizione tra le funzioni di procuratore e di avvocato — normativamente individuate nel codice di rito con le rispettive locuzioni di «ministero di difensore» e di «assistenza di difensore» — con la conseguente necessità della procura, ex art. 83, primo comma, c.p.c., per il conferimento del ministero di difensore. Peraltro, avendo l'art. 6 della citata legge n. 27 del 1997 abrogato l'art. 5 R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934 (che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo intra districtum), ed avendo l'art. 8 della legge n. 479 del 1999 attribuito efficacia retroattiva a tale abrogazione (estendendone gli effetti a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1997), il difensore munito di procura può, con la suddetta decorrenza, svolgere in ogni caso il suo patrocinio senza limitazioni territoriali.