(massima n. 1)
Ricorre l'ipotesi di reato di cui all'art. 697 c.p. (“detenzione abusiva di armi”) e non quella di cui all'art. 698 stesso codice (“omessa consegna delle armi”), nel caso di soggetto appartenente alle forze di polizia il quale, essendo già nel legittimo possesso di munizioni di pertinenza dell'arma in dotazione, ometta, in difformità di quanto previsto da apposita circolare ministeriale, di provvedere alla loro restituzione all'autorità, a seguito della sostituzione del tipo di armamento costituito da dette munizioni con altro diverso, atteso che, in siffatta ipotesi, la mancata restituzione viene in rilievo non come inosservanza della circolare (fatto meramente interno ed organizzativo non previsto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 698 c.p.), ma come inosservanza del provvedimento che, modificando le dotazioni delle forze di polizia, rende illecita la detenzione di munizioni diverse da quelle previste dalla nuova disciplina.