Cassazione penaleSez. Vsentenza n. 3257del 28 aprile 1986
(1 massima)
(massima n. 1)
La baionetta è un'arma propria da punta e da taglio, sicché la detenzione e il porto abusivo di essa integrano le contravvenzioni previste, rispettivamente, dagli artt. 697 e 699 c.p.