(massima n. 1)
In tema di condominio di edifici l'apertura di un varco su un muro comune che metta in comunicazione il terreno di proprietą esclusiva di un singolo condomino con quello comune non dą luogo alla costituzione di una servitł (che richiederebbe il consenso di tutti i condomini) quando il terreno comune viene gią usato come passaggio pedonale e carrabile, sempre che l'opera realizzata non pregiudichi l'eguale godimento della cosa comune da parte degli altri condomini, vertendosi in una ipotesi di uso della cosa comune a vantaggio della cosa propria che rientra nei poteri di godimento inerenti al dominio.