(massima n. 1)
In tema di detenzione di munizioni per armi comuni da sparo l'esonero dall'obbligo della denuncia previsto dall'art. 22 L. 18 aprile 1975, n. 110 non opera per le cartucce caricate a palla unica, per cui nel caso di omessa denuncia si configurano gli estremi della contravvenzione prevista e punita dall'art. 697 c.p.