(massima n. 1)
La deroga apportata dalla normativa speciale alle violazioni previste dal codice penale non investe anche la detenzione delle munizioni per armi comuni da sparo, che continua a rientrare nella previsione dell'art. 697 c.p. per la quale la sola modifica apportata riguarda l'inasprimento della sanzione, giusto quanto dispone l'art. 14, L. 14 ottobre 1974, n. 497 con riferimento all'art. 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895, relativamente alle pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate nella stessa legge n. 895/1967.