(massima n. 1)
In tema di armi da guerra, sia dal contesto letterale dell'art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 110 sia dalla ratio legis mirante alla salvaguardia delle libertà primarie pubbliche e private e alla difesa delle istituzioni democratiche, si desume un rapporto di interdipendenza e complementarietà strumentale tra armi da guerra e munizioni ad esse destinate. Di conseguenza l'asserita possibile utilizzazione di munizioni per armi da guerra anche per il caricamento di armi comuni da sparo è irrilevante ai fini della qualificazione giuridica, giacché si deve avere esclusivo riguardo alla destinazione normale delle munizioni e non anche al loro possibile eccezionale uso alternativo. (Fattispecie relativa a detenzione abusiva di cartucce calibro 7,62 Nato).