(massima n. 1)
La deroga apportata dalla normativa speciale in materia di armi alle violazioni previste dal codice penale non investe anche la detenzione delle munizioni per armi comuni da sparo che continua a rientrare nella previsione dell'art. 697 c.p., la cui sanzione risulta peraltro inasprita dall'art. 7 della legge n. 895 del 1967. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che costituisse la contravvenzione de qua la detenzione di munizioni cal. 9 corto, delle quali ha escluso la natura di munizioni da guerra sul rilievo che quasi tutte le pistole semiautomatiche cal. 9 sono state inserite nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo).