(massima n. 1)
In tema di detenzione abusiva di munizioni, poiché le pistole Beretta cal. 9, mod. 84F e mod. 34 sono state iscritte nel catalogo ufficiale delle armi comuni da sparo mentre altre armi corte dello stesso calibro non sono state iscritte in detto catalogo perché non classificabili tra le armi comuni, deve concludersi che le munizioni cal. 9 possono essere ritenute per arma comune da sparo o per arma da guerra a seconda che siano a servizio e da impiegare in uno dei due tipi di arma. Nel caso in cui, poi, taluno sia trovato in possesso abusivo di munizioni del suddetto calibro, ma non di armi, mancando il necessario referente per il giudizio di fatto — sempreché non si tratti di munizioni impiegabili solo in arma da guerra o che non risulti aliunde la loro destinazione a tale tipo di arma — va ritenuta, per il noto principio in dubio pro reo, la configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo, punito dall'art. 697 c.p., e non quella dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2 L. n. 895 del 1967.