(massima n. 1)
Le munizioni per pistola calibro 9, mod. 34, alla stregua dell'aggiornamento del catalogo delle armi presso il Ministero dell'interno, vanno considerate munizioni per armi comuni da sparo e non da guerra, sicché la relativa detenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. e non il delitto di cui agli artt. 10 e 14 della L. 14 ottobre 1974, n. 497.