(massima n. 1)
Non è inquadrabile nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 697 c.p. la detenzione di una pistola «scacciacani» giacché o tale oggetto è da considerare arma in senso tecnico-giuridico, ai sensi, in particolare, dell'art. 2, terzo comma, prima parte, della L. 18 aprile 1975, 110, e allora il fatto rientra nelle previsioni della L. 2 ottobre 1967, n. 895 e successive modificazioni, ovvero non è da considerare arma nel senso anzidetto, trattandosi di strumento destinato a produrre soltanto effetti sonori, sparando a salve, e allora, esclusa l'applicabilità della citata legge, non può trovare applicazione neppure l'art. 697 c.p., riguardando questo soltanto la detenzione delle armi proprie non da sparo e delle munizioni per armi comuni da sparo.