(massima n. 1)
La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato né ai sensi dell'art. 697 c.p., riferendosi questo alle sole «munizioni» e non anche a «parti di esse», né ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra, quali definite dall'art. 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110.