(massima n. 1)
In tema di armi antiche, non possono essere considerate tali quelle che, per quanto fabbricate anteriormente al 1890, risultino successivamente modificate cosģ da assumere i requisiti che per l'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, definiscono l'appartenenza alla categoria delle armi comuni da sparo; ne consegue che, in caso di mancata denuncia all'autoritą, sussiste la violazione prevista dall'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (come modificato dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974), e non quella prevista dall'art. 697 del c.p.