(massima n. 1)
Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.l.vo n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 legge fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", tale istituto, per quanto adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento, non è del tutto incompatibile con i limiti dell'effetto devolutivo normalmente inerenti al meccanismo dell'impugnazione, attenendo comunque ad un provvedimento decisorio emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio tanto è vero che il comma 2, n. 3, della cit. norma prescrive che il reclamo deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni, e dunque solo entro tali limiti la corte d'appello può riesaminare la decisione del tribunale, non potendo essere messi in discussione i punti di detta sentenza (ed i fatti già accertati in primo grado) sui quali il reclamante non abbia sollevato censure di sorta. (Affermando detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva revocato il fallimento dando rilievo, ai fini dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., ma al di fuori della prospettazione del reclamante, al mancato svolgimento di attività del debitore nei tre anni anteriori alla istanza di fallimento, quale periodo da considerare per il riscontro delle soglie dell'attivo e dei ricavi, e non agli ultimi tre anni di attività effettiva, invece valutati dal tribunale).