(massima n. 1)
La comunicazione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell'art. 17 legge fall., la quale ha assunto, per evoluzione giurisprudenziale, anche la funzione processuale di «dies a quo» del termine breve di opposizione per il fallito, è nulla se fatta al debitore personalmente, e non al suo procuratore costituito nel pregresso giudizio camerale (come invece necessario in base all'art. 170, comma primo, c.p.c., che, per quanto dettato per il processo ordinario, è espressione di un principio più generale, secondo cui destinatario delle comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento è il soggetto — e dunque il procuratore, se è stato nominato — cui spetta la conduzione dello stesso) e, dunque, è inidonea a far decorrere, per il fallito, il predetto termine breve.