(massima n. 1)
Alla luce della dichiarazione di illegittimitą costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 151 del 1980) dell'art. 18, primo comma, della legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il principio secondo cui il termine di quindici giorni per l'opposizione alla sentenza di fallimento non decorre "per il debitore" dalla data di affissione della stessa, ma dalla sua comunicazione ai sensi dell'art. 17 della legge fall., si applica anche all'erede del debitore medesimo, non essendo la sua posizione equiparabile, agli effetti di tale disposizione, a quella di qualsiasi altro terzo avente interesse all'opposizione, in quanto egli subentra al defunto in tutti i pregressi rapporti giuridici, sostanziali e processuali; né tale conclusione muta, allorché l'accettazione dell'ereditą sia avvenuta con beneficio di inventario