(massima n. 1)
La decisione resa dal tribunale, ai sensi dell'art. 18 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, emessa a sua volta in data anteriore all'entrata in vigore del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5 (cioč prima del 16 luglio 2006), non č immediatamente ricorribile in cassazione, dovendo sottostare al regime impugnatorio in vigore alla data della sentenza di fallimento, con la conseguenza che l'impugnazione deve essere proposta necessariamente innanzi al giudice di appello.