(massima n. 1)
Alle sentenze straniere dichiarative di fallimento, quando manchi una convenzione internazionale che ne disciplina il riconoscimento con criteri di semplicitā e di speditezza, č applicabile, in considerazione delle conseguenze giuridiche, di natura costitutiva ed esecutiva che ne derivano, l'ordinario procedimento di delibazione, previsto per il conferimento dell'efficacia in Italia alle sentenze di giudici stranieri. La disciplina risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimitā costituzionale dell'art. 15 della legge fallimentare impone bensė la convocazione del debitore (salva l'ipotesi di particolari ragioni di cautela o urgenza), ma non presuppone necessariamente l'effettiva audizione dello stesso, che l'ufficio giudiziario non sarebbe in grado di assicurare nell'ipotesi di rifiuto a comparire ovvero nel caso di impossibilitā di comunicazione dell'invito a comparire, per irreperibilitā del destinatario. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha disatteso l'assunto di una dedotta contrarietā all'ordine pubblico italiano di una sentenza straniera di fallimento emessa, nell'irreperibilitā del debitore, senza previa convocazione di quest'ultimo).