(massima n. 1)
Chi intraprende la ricostruzione di un muro comune e non intende estenderla a tutto lo spessore del muro stesso, ha l'obbligo di iniziarla dal confine della sua proprietą esclusiva: diversamente egli attrarrebbe nella sua sfera di proprietą esclusiva una porzione della cosa comune, in violazione del disposto dell'art. 1102 c.c.