(massima n. 1)
Ogni dichiarazione di fallimento assume effetti dal momento della pronuncia ed il rispetto del principio espresso dall'art. 15 legge fall. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 16 luglio 1970) richiede che l'instaurazione del contraddittorio coinvolga i presupposti specifici della singola dichiarazione di fallimento ed abbia carattere preventivo rispetto alla pronuncia stessa, sia che il procedimento sia promosso ad istanza di un creditore, sia che avvenga ad iniziativa di ufficio. Pertanto, nel caso in cui, in una prima dichiarazione di fallimento, siano emerse le qualifiche sia di socio che di imprenditore individuale di un soggetto e su di esse vi sia stato il contraddittorio e la pronuncia di fallimento personale, il venire meno di una qualifica in fase di opposizione non comporta la revoca del fallimento personale, che rimane tuttavia fondato sull'altra; se, invece, la dichiarazione di fallimento viene pronunciata solo in base ad una delle menzionate qualifiche, la revoca della dichiarazione di fallimento e l'eventuale iniziativa di ufficio per un nuovo fallimento, sulla base di un diverso presupposto in precedenza non contestato, assumono carattere di autonomia, sia sul piano della tutela della difesa, sia su quello degli effetti ricollegati in via conseguenziale (e non retroattiva) a ciascuna pronuncia.