(massima n. 1)
In tema di procedimento officioso per la dichiarazione di fallimento, allorchč il debitore sia stato giā sentito dal tribunale a norma dell'art. 15 legge fall., ove alla desistenza dal ricorso dell'unico creditore ricorrente segua un'iniziativa istruttoria del tribunale volta alla ricerca di prove sugli elementi della fallibilitā, non occorre rinnovare la convocazione nč comunicare tali provvedimenti, essendo sufficiente, ai fini della tutela del diritto di difesa, che il debitore sia giā stato posto nella condizione di chiarire tempestivamente al giudice ogni elemento utile per valutare la sua situazione e restando a suo carico l'onere di seguire gli sviluppi del procedimento; ne consegue che, in una fattispecie regolata dall'art. 6 legge fall. ed anteriore al D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 (con il quale č venuto meno il potere d'ufficio del tribunale nell'iniziare il predetto procedimento), va confermata la sentenza che non ha disposto l'ulteriore convocazione del debitore per una nuova emergenza processuale, non avendo essa evidenziato fatti significativi, in relazione ai presupposti della fallibilitā soggettivi ed oggettivi, positivi e negativi, posteriori all'inizio dell'unica istruttoria e sconosciuti al debitore.