(massima n. 2)
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, alla convocazione del debitore in camera di consiglio si applica il principio di libertā delle forme proprio dei procedimenti camerali e la stessa č viziata solo se non abbia consentito al debitore di conoscere l'oggetto della convocazione e di difendersi; pertanto č irrilevante che la convocazione sia avvenuta mediante comunicazione e non anche mediante notificazione, come prescritto dal giudice, che il biglietto di cancelleria non indichi se la comparizione sia davanti al giudice delegato o al collegio, che non sia stata indicata espressamente la societā il cui fallimento avrebbe comportato quello del socio illimitatamente responsabile quando il fallendo sia stato comunque in grado di acquisire compiuta conoscenza della procedura e delle sue possibili conseguenze.