(massima n. 1)
Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, al fine di garantire al debitore l'effettivo esercizio del diritto di difesa, se è indispensabile che egli sia informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti, è altresì necessario che la relativa convocazione, per svolgere la funzione di garanzia che le è propria, sia da lui ricevuta prima della audizione nella sede giudiziale competente e contenga la precisa ed adeguata rappresentazione delle ragioni e delle finalità della stessa, affinché il debitore medesimo sia posto in grado di acquisire la compiuta conoscenza dei problemi e delle conseguenze che l'iniziativa comporta a suo carico e gli elementi necessari a contestare la sussistenza dei presupposti (soggettivi ed oggettivi, positivi e negativi) per la dichiarazione di fallimento, onde stabilire le opportune linee difensive.