(massima n. 1)
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, divenuto - per effetto delle modifiche all'art. 15 della legge fall. introdotte dal D.L.vo n. 5 del 2006, nel testo "ratione temporis" applicabile - un procedimento a cognizione piena, il rapporto cittadino-giudice si instaura con il deposito del ricorso, mentre la successiva fase, che si perfeziona con la notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, č finalizzata esclusivamente all'instaurazione del contraddittorio: pertanto, in caso di omissione della notifica o mancato rispetto del termine assegnato per il suo compimento, non ne deriva, in difetto di espressa sanzione, la nullitā del ricorso stesso, ma solo la necessitā di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio, realizzabile mediante l'ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice, in applicazione dell'art. 162, primo comma, c.p.c., o mediante la costituzione spontanea del resistente, ovvero ancora, come nella specie, attraverso la rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente dalla parte.