(massima n. 2)
Le norme in materia di detenzione abusiva di armi non richiedono alcun dolo specifico, bensì quello generico ad integrare il quale è sufficiente la consapevolezza, da parte dell'imputato, di avere la disponibilità delle armi, unitamente alla cosciente volontà di detenerle in contrasto con le prescrizioni normative. Nè può assumere fondato rilievo, ai fini del reato, l'asserita buona fede in merito alle prescrizioni normative vigenti in materia di armi, in quanto, trattandosi di ignoranza di legge penale, essa non ha, in base all'art. 5 c.p., efficacia scusante.