(massima n. 1)
Č manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 699, comma 2, c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 Cost., sul rilievo della eccessivitą del minimo edittale della pena fissato in diciotto mesi. Infatti, il legislatore nello stabilire la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 699 c.p. ha evidentemente tenuto ben presente la particolare pericolositą delle «armi» per le quali non č ammessa licenza, mentre l'art. 14 della legge n. 497 del 1974, che ha triplicato le pene stabilite nel codice penale per tutte le contravvenzioni concernenti le armi non contemplate nella detta legge, risponde ad un preciso intendimento del legislatore di inasprire le pene per tutti quei reati che, secondo il suo prudente apprezzamento, rendono maggiormente pericolose per la collettivitą le condotte criminali.