(massima n. 1)
La diminuente del «fatto di lieve entitą», inizialmente prevista dall'art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895 per le armi da guerra e, poi, estesa dall'art. 14, L. 14 ottobre 1974, n. 497 anche alle armi comuni da sparo, non č applicabile alle contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di un'arma da punta e taglio avente, per destinazione naturale, l'offesa alla persona.