(massima n. 1)
Il coltello a serramanico deve essere considerato arma bianca propria, avente come destinazione naturale l'offesa alla persona, e conseguentemente il porto della stessa fuori della propria abitazione, vietato in modo assoluto dalla legge, ricade nella previsione sanzionatoria dell'art. 699 c.p. e non in quella di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975. (La Cassazione ha anche precisato che con la norma di cui al menzionato art. 4 L. n. 110 del 1975 non si č verificata alcuna equiparazione sotto il profilo sanzionatorio, della disciplina delle armi proprie a quella delle armi improprie, anche perché nella legge suddetta non si rinviene alcuna abrogazione dell'art. 699 c.p. e vengono fatte salve le disposizioni di cui alla L. n. 497 del 1974, la quale, all'art. 14, comma secondo, stabilisce un pił severo regime sanzionatorio per le contravvenzioni in materia di armi previste dal codice penale).