(massima n. 1)
Il coltello a serramanico può essere inteso anche in senso più lato, onnicomprensivo pure di quello a scatto, caratterizzato dalla incorporazione della lama all'interno del manico; sicché, ove manchi la speciale strutturazione dello scatto e del fissaggio della lama, il coltello la cui lama è semplicemente ripieghevole nel manico, ancorché chiamato a serramanico, non è esclusivamente destinato all'offesa alla persona, potendo normalmente essere impiegato negli usi più svariati, come quelli domestici, agricoli, sportivi, anche se, occasionalmente, può essere adoperato come arma, in tal senso impropria. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. che aveva sostenuto la violazione dell'art. 699 c.p. di contro a quella dell'art. 4, L. n. 110 del 1975 ritenuta dal Gip, la Suprema Corte ha osservato che non risultava da nessun atto come fosse strutturato il coltello portato dall'imputato, senza nessuna spiegazione in ordine alla pieghevolezza e allo scatto della lama, sicché in dubio pro reo.