(massima n. 1)
La balestra non è un'arma propria, destinata, cioè, naturalmente all'offesa della persona, bensì uno strumento da punta atto ad offendere. Il relativo porto, dunque, è punito non ai sensi dell'art. 699, comma 2, c.p., ma dell'art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110. (Fattispecie in cui la balestra era stata usata per esercitare il bracconaggio).