(massima n. 1)
In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 c.p., ma dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì evidenziato che tale conclusione è stata fatta propria anche dall'autorità preposta al controllo sulle armi, avendo il Ministero dell'Interno precisato, con circolare del 16 dicembre 1995, che «le balestre moderne ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli artt. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975 e 45, comma secondo, del regolamento di esecuzione al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza»).