(massima n. 1)
In materia di porto di armi comuni da sparo, l'ipotesi «residuale» tra la originaria prescrizione dell'art. 699 c.p. (concernente il porto «fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa») e quella di cui all'art. 10, L. 14 ottobre 1974, n. 497 (relativa al «porto in luogo pubblico o aperto al pubblico»), è costituita dal porto delle armi in quei luoghi, diversi dalla abitazione o dalle sue appartenenze, che non siano né pubblici né aperti al pubblico. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 699 c.p. in relazione al porto di arma comune da sparo in un fondo rustico recintato).