(massima n. 1)
Qualora venga attribuito ad un imputato il reato di porto illegale di arma, la sua responsabilità in ordine al connesso reato di detenzione illegale delle stesse è presunta, in quanto tale reato costituisce il normale antecedente logico del primo e può escludersi solo in caso di prova contraria. Ne consegue che, difettando tale prova, è ravvisabile il concorso tra i due reati, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose, a meno che non si dimostri, inoltre, che l'inizio della detenzione non coincida cronologicamente con il porto.