(massima n. 1)
L'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, nel raddoppiare le pene previste dal codice penale in tema di contravvenzione alle norme concernenti le armi e nello stabilire che in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a quindici giorni [ora tre mesi], ha posto un limite minimo alla pena edittale, anche per quei casi in cui la pena risulti, nonostante il raddoppio, inferiore a tale minimo. (Applicazione in tema di porto abusivo di armi ex art. 699 comma primo c.p.).